Sei un professionista che vuole partecipare ad un bando pubblico?

Bene, avrai sicuramente letto che a partire da Gennaio 2019, per gli appalti pubblici superiori a 100 milioni di euro, è necessario adottare la metodologia BIM (vedi Codice Appalti – DLgs 50/2016), non solo per ciò che riguarda la modellazione, ma anche per le varie fasi della progettazione.

Come dici? Non devi partecipare a bandi di opere così importanti, tali da superare i 100 milioni di euro? Non cullarti sugli allori! Entro il 2025 TUTTI gli appalti pubblici saranno interessati a soddisfare i requisiti BIM.

Per iniziare un approfondimento su ciò che tali gare prevedono, puoi cominciare a leggere questo focus sul Capitolato Informativo.

Capitolato Informativo: cosa è?

Il Capitolato Informativo, ovvero EIR (Employers Information Requirements), è quella parte di bando in cui la stazione appaltante fornisce una descrizione generale in merito alle proprie richieste sulle specifiche informative finalizzate alle attività di progettazione e all’uso di metodi e di strumenti elettronici utilizzati per lo sviluppo della progettazione, che il concorrente dovrà soddisfare, compilando apposite sezioni.

Il Capitolato Informativo è un documento che va suddiviso in 4 parti:

  • Premessa
  • Normative di riferimento
  • Sezione tecnica
  • Sezione Gestionale

Sezione tecnica: dall’oGI al pGI

La parte che attenzioniamo in questo articolo è quella tecnica. Questa è divisa in sottocategorie, che possono essere ad esempio: – hardware; – software; – formati dati; – sistemi di riferimento; – livelli di sviluppo; – competenze.

Il concorrente, compilerà l’oGI (offerta Gestione Informativa) in cui elencherà come intende osservare le richieste della stazione appaltante per ogni singola sottocategoria. In caso di aggiudicazione della gara l’ oGI diventerà il pGI (piano Gestione Informativa) , detto anche BEP , ossia BIM Execution Plan, rendendo esecutiva l’offerta.

Il formato dei file

Per ciò che riguarda le parti software e formati dati, il Codice Appalti – DLgs 50/2016 art 23 comma 13 e il Decreto BIM – D.M. 560/2017 art.4 comma 1 esprimono in maniera inequivocabile che le stazioni appaltanti non possono indicare formati di file che non siano “aperti” , ossia che possano essere utilizzati da tutti i software BIM authoring, senza vincolo di scelta del programma con cui si lavora.

Riteniamo corretto e di fondamentale importanza questa scelta perché il concorrente (professionista o impresa che sia) non è costretto all’utilizzo di uno specifico software, magari quello che va per la maggiore o che ha più diffusione per via di campagne promozionali o pubblicitarie. Ovviamente il concorrente dovrà specificare il software utilizzato, il quale dovrà essere certificato BIM authoring e dovrà fornire file di tipo “aperto” compatibile a tutti i programmi.

Ricordiamo che per il BIM il formato aperto è quello .ifc .

Anche l’IBIMI (Institute for BIM Italy), referente italiano di Building Smart International, ha pubblicato un fascicolo in PDF dal titolo “Linee Guida per la compilazione dei Capitoli Informativi”in modo da porre l’attenzione e sottolineare quanto detto in termini di file aperto e libertà di scelta del software da utilizzare.

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